La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, con l’eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale sarà operativa già dal prossimo anno accademico 2022-2023.
Con la legge 12 aprile 2022, n. 33 «è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE».
Il MUR ha quindi emanato il DECRETO del 29 luglio 2022 che disciplina in concreto le opzioni possibili:
Art. 1 Principi generali
A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche
Art. 2 Presupposti e limiti per l’iscrizione contemporanea
E’ possibile iscriversi contemporaneamente
- a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. I due corsi di studio devono differire per almeno i due terzi delle attività formative
- a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione
- a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.
Per quali corsi non vale la doppia iscrizione
- corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste
- due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.
L’iscrizione contemporanea per i corsi, ove consentita, vale presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.
Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo in merito agli obblighi di frequenza obbligatoria
Articolo 3 Iscrizione contemporanea nei corsi di istruzione universitaria a frequenza obbligatoria
Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica
relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.
Articolo 4 Modalità di agevolazione della iscrizione contemporanea
1. Nell’ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli
Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa
ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità
telematica entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.
Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.
Articolo 5 Riconoscimento delle attività formative
I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta
contemporaneamente iscritto.
Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
Articolo 6 Meccanismi di controllo e verifica
Gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. A
Articolo 7 Diritto allo studioLo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.
Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.